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CHE COS’E’:
è uno strumento previsto dalla legge n. 196 del 24/06/1997 art.18 e D.M. n. 142 del 25/03/1998 e D.G.R. n.100-12934 del 21/12/2009 che consente di:
- entrare in un ambiente di lavoro;
- orientare o verificare le proprie scelte professionali
- acquisire un’esperienza pratica certificata che può arricchire il proprio c.v.
- mettersi alla prova.
I tirocini sono quindi un importante momento di formazione per i giovani e quindi di raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Altrettanto, lo sono altre categorie di lavoratori perché rappresenta un ottimo strumento per l’acquisizione di un’esperienza professionale pratica che può sicuramente essere utile per l’inserimento o reinserimento del mondo del lavoro.
CHI PUO’ PROMUOVERE TIROCINI:
- Centri per l’Impiego;
- Agenzie per l’Impiego;
- Università ed istituti di istruzione universitaria statali e non abilitati al rilascio di titoli accademici;
- Centro Servizi Amministrativi (C.S.A., ex Provveditorati);
- Istituzioni scolastiche statali e non che rilascino titolo di studio con valore legale anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento:
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento e i centri che operano in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali sempre che iscritte agli albi specifici regionali se esistenti;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti Pubblici delegati dalla Regione.
I tirocini possono, inoltre, essere promossi da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse dalle precedenti, previa autorizzazione della Regione competente.
CHI PUO’ OSPITARE UN TIROCINANTE:
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione al numero di dipendenti subordinati in forza all'azienda, nei limiti di seguito indicati:
- datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, un tirocinante;
- datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque, un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti compreso tra sei e diciannove, non più due tirocinanti;
- aziende con più di venti dipendenti, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.
CHI PUO’ FARE UN TIROCINIO:
- Studenti frequentanti istituti scolastici secondari ;
- Lavoratori inoccupati o disoccupati compresi i soggetti in lista di mobilità ;
- Allievi di Istituti professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi dopo la fine della formazione ;
- Studenti universitari, dottorati di ricerca e scuole o corsi di specializzazione post-secondari anche non universitari ;
- Persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 co. 1, Legge 381/91 ;
- Persone portatrici di handicap .
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO:
Sono i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente.
I destinatari sono :
- adolescenti iscritti regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado;
- giovani iscritti regolarmente all'Università.
Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio estivo è di 16 anni.
Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.
COME SI ATTUA:
Per l’avvio di un tirocinio formativo tra azienda e lavoratore è necessario che sussista una convenzione tra l’Ente promotore del tirocinio e l’azienda ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata da un progetto formativo redatta dal soggetto ospitante.
Ad ogni attore della convenzione ( ente promotore, soggetto ospitante, tirocinante) deve essere consegnata una copia della convenzione come anche una copia deve essere inviata da parte dell’ente promotore ai seguenti Enti: Direzione Provinciale del Lavoro, Organizzazioni Sindacali più rappresentative.
RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE:
Il tirocinio formativo non costituisce un rapporto di lavoro e non vengono pagati stipendio e contributi anche se il datore di lavoro può decidere di erogargli un compenso monetario considerato come rimborso, mentre non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per i periodi di tirocinio.
COPERTURA ASSICURATIVA:
Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con una compagnia assicuratrice. Deve comprendere anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo.
OBBLIGO COMUNICAZIONE ON LINE:
L'azienda ha l'obbligo di comunicare on line l'inizio del tirocinio ed ogni altra variazione come per i rapporti di lavoro.
L'obbligo di comunicazione on line non sussiste per i tirocini estivi.
Per l'attivazione del tirocinio utilizzare i moduli presenti nella sezione "Modulistica"
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