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| LAVORATORI

Iscrizione alle liste di mobilità

 
   

Perché iscriversi: 

Il lavoratore iscritto nella lista di mobilità è portatore di un pacchetto di benefici contributivi destinati a chi lo assume, previsti da leggi nazionali.

Requisiti:

possono iscriversi ai sensi della legge 223/91 i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle imprese con più di 15 dipendenti a seguito di una procedura di licenziamento collettivo (almeno 5 unità nell’arco di 120 giorni), se licenziati per riduzione di personale, cessazione di attività o fallimento aziendale, riorganizzazione aziendale. I predetti lavoratori collocati in mobilità fruiscono di una indennità per un periodo variabile a seconda dell’età.
La legge 236/93 ha esteso la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità senza diritto all’indennità di mobilità anche ai dipendenti di imprese fino a 15 dipendenti, o ai lavoratori cui non spetti l’indennità di mobilità prevista dalla legge 223/91, purchè assunti a tempo indeterminato da almeno 2 mesi e licenziati per riduzione di personale, cessazione di attività o fallimento aziendale, riorganizzazione aziendale.

Come fare per iscriversi:

  • richiedere l’iscrizione al Centro Impiego competente in base al luogo di residenza o domicilio.

 Documenti da allegare:

  • Lettera di licenziamento
  • Documento di identità personale
  • Permesso di soggiorno in corso di validità del lavoratore se extracomunitari

Non  possono iscriversi nelle liste di mobilità:

  • Dirigenti
  • Apprendisti
  • Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
  • Occupati in attività stagionali o saltuarie
  • Licenziati per fine lavoro (fine fase lavorativa) nelle costruzioni edili, quando l’assunzione è finalizzata ad un unico cantiere.


Come fare per ottenere l’indennità di mobilità:

La domanda per la concessione dell’indennità di mobilità deve essere presentata all’INPS, competente per luogo di residenza o di domicilio, entro 68 giorni di calendario dal licenziamento.
Se la domanda viene presentata entro 7 giorni dal licenziamento, l’indennità decorre dall’ottavo giorno, l’indennità di mobilità decorre dalla fine del periodo di preavviso se all’atto del licenziamento è previsto un preavviso retribuito che va oltre la fine del rapporto di lavoro.
I modelli sono reperibili sul sito INPS all’indirizzo internet www.inps.it o presso i patronati.

Requisiti per ottenere l’indennità di mobilità:

Aver maturato un’ anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro prestato.

Contribuzione figurativa:

Per il periodo di percepimento dell’indennità di mobilità viene riconosciuta la contribuzione figurativa, utile a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.
 
L’indennità di mobilità non spetta:

  • Ai lavoratori licenziati da aziende commerciali, turistiche o di trasporto con meno di 50 dipendenti
  • Ai lavoratori licenziati da imprese che non superano i 15 dipendenti.

Per queste categorie di lavoratori è possibile presentare  domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione alla sede INPS competente in base al luogo di residenza o di domicilio. I modelli sono reperibili sul sito INPS all’indirizzo internet www.inps.it o presso i patronati.

Durata dell’indennità :

L’indennità spetta in base all’età del lavoratore: fino a 12 mesi per i soggetti con meno di 40 anni, fino a 24 mesi per i soggetti da 40 a 50 anni, fino a 36 mesi per i soggetti che hanno più di 50 anni.

Corresponsione anticipata:

Il lavoratore in mobilità che intenda intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa ha la possibilità di ottenere il pagamento anticipato della prestazione in un’unica soluzione (iscrizione alla camera di commercio, agli elenchi dei coltivatori diretti e ai loro coadiuvanti, albi professionali, soci accomandatari, amministratori di società di cui siano soci di capitale), presentando entro 60 giorni dall’inizio attività la domanda all’Inps
I lavoratori che nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell’anticipazione, si rioccupano come  dipendenti devono restituire all’Inps la somma percepita.

Cessazione dell’indennità e cancellazione dalla lista di mobilità:

Il lavoratore in mobilità è cancellato dalla lista e pertanto cessa di essere corrisposta l’indennità di mobilità quando:

  • sono decorsi i termini di permanenza nella lista;
  • non accetti l’offerta di un lavoro ritenuto adeguato;
  • non sia disponibile ad essere utilizzato in lavori socialmente utili;
  • sia stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato;
  • rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
  • non risponda, senza giustificato motivo, alla convocazione del Centro per l’Impiego ed agli adempimenti relativi all’avviamento al lavoro, ai corsi professionali nonché ai colloqui finalizzati ad acquisire informazioni anagrafiche e professionali, disponibilità e aspirazioni al lavoro;
  • non ha provveduto a comunicare alla competente sede Inps di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, determinato o autonomo  entro 5 giorni dall’inizio dello stesso;
  • abbia percepito in un'unica soluzione l’indennità di mobilità;
  • quando diventa titolare di pensione di anzianità;
  • quando il lavoratore si trasferisca, anche provvisoriamente, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che ciò non avvenga per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.

Sospensione dell’iscrizione in lista:

L’iscrizione in lista di mobilità viene sospesa nei seguenti casi:

  • se vi è ripresa lavorativa  con contratto a tempo determinato, in tal caso la fine della mobilità viene prorogata per la stessa durata del rapporto di lavoro, senza superare il periodo di massimo differimento previsto in relazione all’età;
  • se vi è l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, il lavoratore sarà cancellato dalle liste alla scadenza del periodo di massimo differimento;
  • in caso di maternità viene spostata in avanti la fine della mobilità di 5 mesi (maternità obbligatoria), più l’eventuale periodo (max 6 mesi) di maternità facoltativa.

 
Ed infine:

Sarà interesse del lavoratore in mobilità mantenere un costante rapporto con Centro per l’Impiego, competente territorialmente, per avere più approfondite informazioni su quanto sopra indicato e sulle eventuali modifiche normative.
 

 

 

 

 

 

 

    


 







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